Tribunale di Bologna

Diritto del passeggero alla compensazione per cancellazione del volo.

Sezione Civile, Sentenza 12 aprile nr. 976

In caso di cancellazione del volo, l’art. 7 del Regolamento CE nr. 261/2004 riconosce ai passeggeri il diritto alla compensazione pecuniaria pari ad € 250,00 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 km nonché pari ad € 400,00 per tutte le tratte aeree superiori a 1.500 km. 

Si tratta di una presunzione di responsabilità a carico della compagnia aerea che ha l’onere di provare il contrario mediante la dimostrazione dell’esistenza di circostanze eccezionali che hanno causato la cancellazione.

Per ottenere la compensazione pecuniaria, il passeggero deve solo allegare la cancellazione del volo, mentre sarà la compagnia che dovrà dimostrare di non aver potuto prevedere l’evento.