Tribunale di Pavia

Conseguenze risarcitorie per la violazione del dovere coniugale di fedeltà.

Sezione III Civile, Sentenza 30 aprile 2022, n. 627

La violazione dei doveri coniugali quali la collaborazione, la coabitazione, l’assistenza e la fedeltà, non è sanzionabile solo con l’addebito della separazione, ma può essere causa anche di un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 cod. civ.

Viene in risalto, infatti, la lesione di diritti costituzionalmente riconosciuti quali la dignità, la salute, l’immagine e l’onore della persona.

Con riguardo, nello specifico, alla violazione dell’obbligo di fedeltà, non è sufficiente il mero tradimento ad integrare l’illecito civile, essendo necessario accertare invece se la sofferenza morale del coniuge tradito, sia stata tale da violare i suddetti diritti di rango costituzionale.